Ordine dei Giornalisti del Molise 
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO – LEGGE 03.02.1963 N. 69
Sito ufficiale Ordine regionale giornalisti del Molise

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20 maggio 2012
 
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All'attenzione della IV Commissione del Consiglio regionale

La proposta di legge a sostegno dell'informazione locale, elaborata dall'Ordine dei Giornalisti del Molise, in collaborazione

con l'ASM.

Misure  della Regione per il sostegno dell’informazione locale.  

 Art. 1(Finalità)  

1.  Con la presente legge la Regione Molise, nel quadro dei principi sanciti dallo Statuto e dalle leggi dello Stato, contribuisce a promuovere la più ampia e democratica informazione per far conoscere ai cittadini e alla società civile le leggi, i programmi, gli atti e le iniziative degli organi ed enti regionali per accrescere negli stessi cittadini la sensibilizzazione e la partecipazione alla vita pubblica su temi di rilevante interesse regionale.

2.  A tal fine la  Regione,  senza interferire nella libera concorrenza e senza alterare la libertà di espressione, favorisce la più completa manifestazione delle esigenze e delle istanze presenti nella società molisana,  garantendo la costituzione di un sistema informativo che contribuisca alla crescita culturale, innalzi il livello di responsabilità civile, superi gli squilibri e le difformità territoriali, stimoli la qualificazione e l’efficienza delle imprese regionali e locali di informazione e assicuri dignità  e spazi di democrazia a tutti i lavoratori impegnati nel settore dell’informazione locale.

3. La Regione sostiene le aziende e le imprese editoriali che hanno sede legale e operano nel Molise anche con l’apporto di incentivi economici allo scopo di favorire  la competitività economica e gli investimenti finalizzati alle innovazioni tecnologiche, alla stabilizzazione dei lavoratori precari, al miglioramento degli standard di qualità dell’informazione e della comunicazione, al miglioramento della qualificazione professionale e all’incremento dell’occupazione, oltre che all’aumento dei consumi editoriali.

4. In attuazione delle finalità di cui ai commi 1), 2) e 3) la Regione promuove interventi di sostegno  in favore di aziende e imprese editoriali di radio e tv, di quotidiani e periodici edìti a stampa o realizzati  e  diffusi on-line,  a  carattere  locale,  regolarmente   registrati  in  Tribunale da almeno tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, ovvero da almeno tre anni dalla data di presentazione della prima istanza per la concessione dei benefici di cui alla presente legge. Tale requisito non trova applicazione per le aziende e le imprese cooperative formate esclusivamente da giornalisti dipendenti.   

Art. 2(Iscrizione al Registro regionale Operatori della Comunicazione)

1.  Tutte le aziende e le imprese editoriali dovranno avere la sede legale e redazionale nel Molise ed essere iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) istituito presso il CORECOM ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera a) punto 5) della legge del 31 luglio 1997, n. 249.2.  L'istanza di iscrizione al Registro regionale Operatori della Comunicazione (ROC) deve essere presentata perentoriamente dal 1° al 31 gennaio di ogni anno dai rappresentanti legali delle aziende e imprese editoriali. In fase di prima applicazione della presente legge la domanda di iscrizione al registro è presentata entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

3.   La domanda deve essere corre­data dalla seguente documentazione:a)    atto costitutivo dell’azienda e registrazione della testata presso il Registro della stampa del Tribunale;b)    dichiarazione di iscrizione nel Regi­stro delle imprese presso la Camera di Commercio;c)    idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 4 e 10 della presente legge;d)    posizione Inpgi aziendale;e)    attestazione  applicazione  dei contratti Fnsi (Cnlg ed Aeranti-Corallo) per il personale giornalistico e dei contratti di categoria per il personale  tecnico-amministrativo. Sono esclusi co.co.co. e co.co.pro.;f)     attestazione della  regolarità  contributiva  e  assicurativa per  il  personale giornalistico, tecnico e amministrativo;g)    dichiarazione  di   assenza  di  contenziosi  giudiziari  con l’Inpgi  o   l’Inps.  La presenza di contenziosi processuali  o di  esposizioni  debitorie  con   l’Istituto di previdenza   dei  giornalisti  o  altri  enti  previdenziali   provocherà  l’immediata sospensione dall’Albo e dei benefici della presente legge.

4.     Il  Corecom,  con    cadenza    semestrale,   chiederà   all’Ufficio  Inpgi del Molise l’aggiornamento delle posizioni delle aziende molisane e la presenza  di eventuali contenziosi.

5.   Il Registro è soggetto ad aggiornamento annuale. Le imprese iscritte all'Albo devono comunicare entro 30 gg. le modifiche alla documentazione di cui al comma 3.  La mancata osservanza della disposi­zione  comporta la cancellazione dall'Albo.6.  Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il Corecom, verificato il possesso dei requisiti richiesti, dispone con pro­prio atto l'iscrizione delle imprese nel Registro regionale, ovvero il diniego motivato dell'iscrizione stessa.   7.  La cancellazione delle imprese dal Registro è parimenti disposta con atto motivato per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione ovvero per  espressa richiesta dell'impresa interes­sata.  

Capo I. Interventi a sostegno della stampa quotidiana, periodica e  on-line. Art. 3(Soggetti beneficiari)

1. In attuazione delle finalità di cui all’art. 1, la Regione promuove interventi di sostegno  in favore di aziende e imprese editoriali di quotidiani e periodici a carattere locale edìti a stampa o realizzati  e  diffusi on-line,  regolarmente   registrate  in Tribunale da almeno tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, aventi sede legale e redazionale nel Molise e iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) di cui all’articolo 2 della presente legge.

2.  In particolare potranno accedere alle misure contributive i seguenti soggetti:a)    le aziende e le imprese editoriali di quotidiani editi a stampa con sede legale e redazionale nella regione, aventi una copertura regionale e comunque con tiratura certificata da fattura della tipografia, non superiore a 10.000 copie;b)    le aziende e le imprese editoriali di testate periodiche a cadenza settimanale,  quindicinale e mensile, offerte in vendita e/o abbonamento, con sede redazionale e legale  nella    regione,   con    copertura   territoriale   dei    capoluoghi di provincia o almeno sovracomunale, con una tiratura  certificata da fattura della tipografia,  non inferiore a 700 copie, una foliazione di almeno 16 pagine e una periodicità che deve assicurare nell’arco di un anno la pubblicazione di 46 numeri per i settimanali, 22 numeri per i quindicinali e 11 numeri per i mensili;c)    le aziende e le imprese editoriali che edìtano giornali quotidiani e periodici on-line, con sede redazionale e legale nella regione.

3.  Il contenuto informativo delle pubblicazioni periodiche edite a stampa o diffuse on-line, dovrà essere riservato prevalentemente  alla realtà istituzionale, sociale, economica e culturale del Molise.

4. Le agevolazioni di cui alla presente legge trovano applicazione anche nei riguardi delle testate di quotidiani e periodici realizzati da aziende e imprese editoriali con sede redazionale nel territorio molisano, anche se abbinati ad altre pubblicazioni  aventi la sede legale  al di fuori del Molise.5. Non sono ammesse ai benefici le aziende e le imprese editoriali che producono o diffondono prodotti editoriali a stampa e on-line di carattere commerciale che superano il limite del 40% di  pubblicità degli spazi.6.  Sono escluse dai benefici le iniziative editoriali di natura settoriale emanazione delle categorie economiche e sociali, gli strumenti di comunicazione istituzionale degli enti locali e pubblici, i bollettini statistici ed economici di enti, istituti e università e le pubblicazioni diffuse in forma gratuita. Sono, altresì, escluse dai benefici le testate organo di partito.7.  Nella destinazione degli interventi previsti dalla presente legge è  data  precedenza  alle aziende e imprese editoriali composte esclusivamente da cooperative di giornalisti dipendenti. 

Art. 4(Condizioni per l’accesso alle agevolazioni) 

1.  Per essere ammessi ai benefici, le aziende e le imprese editoriali devono essere in regola con gli obblighi di legge in materia di trattamento contrattuale e assicurativo del personale dipendente e di sicurezza nei posti di lavoro.

2.  Condizione indispensabile per l’accesso ai contributi è l’applicazione al personale giornalistico delle norme dei contratti nazionali di lavoro giornalistico della Federazione Nazionale della Stampa e per tutti gli altri dipendenti del regolare contratto di categoria, ad eccezione dei co.co.co. e/o dei co.co.pro., per i quali si applicano gli specifici riferimenti normativi.

3.   L’organico  redazionale  dei   giornali quotidiani  e  periodici,  anche di quelli diffusi on-line,  dovrà essere composto da giornalisti, professionisti e/o pubblicisti, mentre per gli altri collaboratori impegnati nelle redazioni l’attività prestata dovrà essere propedeutica  per l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.

4. Il trattamento previdenziale dei giornalisti professionisti e  pubblicisti, dovrà essere assicurato presso l’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani).

5.  I soggetti richiedenti devono dichiarare sotto la propria responsabilità gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di enti locali ricevuti nell’ultimo anno o in fase di istruttoria successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

6. Gli  interventi  di  cui  alla  presente   legge   sono   condizionati  alla  presentazione del bilancio aziendale relativo all’esercizio finanziario precedente a quello per il quale si chiede il contributo regionale. 

Art. 5(Interventi a sostegno delle spese correnti) 

1.     In attuazione delle finalità di cui all’art. 1 della presente legge  la Regione concede alle aziende e imprese editoriali di quotidiani e periodici editi a stampa o realizzati e diffusi on-line contributi in conto capitale a copertura delle spese correnti per:

a)    il concorso nel pagamento del canone annuale di locazione per l’affitto di sedi;

b)    il concorso nel pagamento dell’acquisto di carta per la stampa del quotidiano e/o periodico;c)    il concorso nel pagamento dei costi per la distribuzione alle edicole e ai punti vendita dei giornali quotidiani e periodici;d)    il concorso nel pagamento delle spese di collegamento ad un massimo di due agenzie di stampa che abbiano copertura nazionale o regionale, per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche che hanno esigenze di tempestività;e)    il concorso per il collegamento alle banche dati;f)     il concorso nel pagamento delle spese effettivamente sostenute e risultanti dal Bilancio d’esercizio e da idonea certificazione fiscale da cui risulti l’effettivo accredito delle somme per l’applicazione del contratto nazionale di lavoro al personale giornalistico e al personale tecnico e amministrativo.  Art. 6(Interventi a sostegno delle spese di investimento) 

1.  In attuazione delle finalità di cui all’art. 1 della presente legge  la Regione concede alle aziende e imprese editoriali di quotidiani e periodici editi a stampa o realizzati e diffusi on-line contributi in conto interesse per consentire l’accesso ai mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti sostenuti per le seguenti iniziative:

a)    acquisto, ristrutturazione e interventi di manutenzione straordinaria di fabbricati ubicati sul territorio regionale, ad uso esclusivo dell’attività della singola azienda o impresa;

b)    acquisto di automezzi strumentali all’esercizio dell’attività informativa;

c)    acquisto e/o noleggio di beni mobili strumentali all’esercizio dell’attività informativa e redazionale;

d)    acquisto di tecnologie, apparecchiature e programmi informatici.

2.  Per le finalità di cui al presente articolo sarà destinato il 3% della somma complessiva stanziata a copertura della presente legge.

 Art. 7(Determinazione dei contributi) 

1.  L’importo richiesto da ogni singola testata dovrà essere composto per il 70% dai costi sostenuti per la retribuzione del  personale giornalistico assunto in base ai contratti di lavoro della Federazione Nazionale della Stampa, (sono esclusi co.co.co e co.co.pro.), e per il restante 30% da  tutti gli altri costi generali sostenuti e documentati con apposita certificazione. La spesa sostenuta per la retribuzione del personale giornalistico deve risultare da idonea documentazione fiscale e dall’effettivo accreditamento delle somme corrisposte.

2.  Tutte le spese e i compensi non  ammessi saranno decurtati  d’ufficio dall’importo generale chiesto a titolo di contribuzione.

3.  L’importo richiesto  sarà aumentato del 20% in sede di ripartizione dei fondi, per le aziende e le imprese  composte esclusivamente da cooperative di giornalisti dipendenti.

4. L’assegnazione  dei  contributi sarà effettuata in maniera proporzionale alle domande ammesse e in base alle spese certificate. Ogni singola azienda o impresa editoriale potrà beneficiare fino ad un tetto massimo del 15% dei fondi complessivi a disposizione.

5. Per  contrastare   eventuali posizioni  dominanti  di  mercato ai proprietari di aziende e imprese editoriali che editano più testate, comprese quelle radiotelevisive,  e per le quali richiedono i benefici della presente legge potranno essere assegnati contributi cumulativi fino alla concorrenza del tetto massimo del 20% dell’intera disponibilità finanziaria a copertura della presente legge.

6. Le imprese e le aziende editoriali di giornali quotidiani e periodici edìti stampa o realizzati e diffusi  on-line  a  carattere  locale che già beneficiano o beneficieranno, a qualunque titolo, di sovvenzioni e contribuzioni statali, comunitarie, regionali e/o di enti locali, subiranno una decurtazione del 75% delle provvidenze previste dall’applicazione della presente legge.

7. Tutti i  fondi  regionali,  compresi   quelli  dei  piani  di  comunicazione, non potranno essere assegnati ad aziende e imprese editoriali che non hanno la propria sede legale e la redazione principale nel territorio della regione Molise, ad eccezione di quanto stabilito dal comma 4) dell’art. 3  della presente legge e non siano iscritte al Registro regionale degli Operatori della Comunicazione (ROC) di cui all’art. 2 della presente legge.

 Art. 8(Modalità di presentazione delle domande di contributo) 1.  Le domande per ottenere i contributi in conto capitale per le spese correnti e in conto interesse per le spese di investimento di cui agli artt. 5 e 6 della presente legge, devono essere presentate per il primo anno entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge stessa e per gli anni successivi entro il 31 gennaio.2. Oltre a quanto previsto dall’art. 4, comma 6) della presente legge, le domande devono essere corredate da una relazione che illustri in maniera dettagliata il programma per cui si richiede il contributo e la sua corrispondenza alla finalità della legge.3. Le domande dovranno essere corredate di idonea certificazione contabile (fatture, contratti di leasing, etc.). 

Art. 9 (Diffusione della stampa nelle scuole) 

1.    La   Regione,    nell’ambito  delle   iniziative  di   programmazione   educativa   e  di sperimentazione didattica,  concorre  a  promuovere   la  diffusione  nelle  scuole   medie   inferiori  molisane di giornali quotidiani e periodici di informazione a  carattere  locale. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere abbonamenti a testate giornalistiche locali, in favore delle ultime classi degli istituti scolastici suddetti.

2.  La scelta  dei  quotidiani e dei periodici è  effettuata  dagli organismi collegiali della  scuola con la possibilità di  ogni   più  ampio  confronto tra le diverse testate. A ciascuna delle ultime classi di ogni scuola media inferiore sarà assicurato l’acquisto di  almeno  un  quotidiano e un periodico.

3.  Gli  organismi  collegiali  delle   scuole   interessate, raccogliendo le proposte dei   consigli di classe,   indicano i giornali quotidiani e periodici da diffondere nei suddetti istituti scolastici.

4.  I Presidi delle scuole interessate comunicano alla Presidenza della Giunta regionale, entro  e  non  oltre  il  31 ottobre di ogni anno,  l’intendimento  espresso  dagli organismi collegiali.

  Capo II. Interventi a sostegno delle emittenti radiotelevisive locali. 

Art. 10(Soggetti beneficiari) 

1.   In   attuazione  delle finalità  di   cui  all’art. 1,  la  Regione    promuove  interventi  di sostegno in favore delle emittenti radiotelevisive locali private, regolarmente registrate in Tribunale da almeno tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, aventi sede legale nel Molise, iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione di cui all’art. 2 della presente legge.  Potranno   accedere  alle  misure contributive le emittenti radiotelevisive locali private che risultino in possesso seguenti requisiti e in particolare    per le emittenti radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale:a)    sede legale nel Molise;b)    redazione principale nel Molise;c)    diffusione del segnale con una copertura minima del 70% del territorio molisano;d)    realizzazione di  programmi  autoprodotti  per  almeno il 20% dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 22, comprensivi di radiogiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre.3.        per le emittenti televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale:a)    sede legale nel Molise;b)    redazione principale nel Molise;c)    diffusione del segnale con una copertura di almeno  il 70%  del territorio molisano;d)    realizzazione di programmi informativi, di cui almeno il 50% autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali,  da trasmettere quotidianamente nell’arco temporale compreso tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore; tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e interessi di carattere locale e devono comprendere  la  realizzazione  di  telegiornali da diffondere per non meno dicinque giorni a settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre.   

2.  Sono escluse dai benefici della presente legge le emittenti radiotelevisive private locali che ospitano nei propri palinsesti più del 40% per passaggi ed inserzioni di carattere pubblicitario.

 Art. 11(Condizioni per l’accesso alle agevolazioni) 

1.   Per essere ammessi ai benefici le emittenti radiotelevisive private locali devono essere in regola con gli obblighi di legge in materia di trattamento contrattuale e assicurativo del personale dipendente e di sicurezza nei posti di lavoro.

2.   Condizione indispensabile per l’accesso ai benefici è l’applicazione al personale giornalistico delle norme dei contratti nazionali di lavoro giornalistico della Federazione Nazionale della Stampa o Aeranti-Corallo e  per tutti gli altri dipendenti del regolare contratto di categoria (sono esclusi co.co.co e co.co.pro).

3.   L’organico della redazione giornalistica delle emittenti radiotelevisive private locali dovrà  essere  composto  da  giornalisti, professionisti e  pubblicisti, mentre per  gli   altri collaboratori impegnati nelle redazioni l’attività prestata dovrà  essere  propedeutica  per l’iscrizione all’Albo dei giornalisti.

4.   Il trattamento previdenziale dei giornalisti professionisti e pubblicisti dovrà essere assicurato presso l’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani).5.  Per essere ammessi ai benefici le emittenti radiotelevisive private locali non devono essere collegate o controllate, ai sensi dell’art. 2, commi 16), 17), e 18)  della legge n. 249/1997, da network nazionali o internazionali.

5.  I soggetti richiedenti devono dichiarare sotto la propria responsabilità gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di enti locali ricevuti nell’ultimo anno o in fase di istruttoria successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

6.  Gli interventi di cui alla presente legge sono condizionati alla presentazione del bilancio aziendale relativo all’esercizio finanziario precedente a quello per il quale si richiede il contributo regionale.

 Art. 12(Interventi a sostegno delle spese correnti) 

1.  In attuazione delle finalità di cui all’art. 1 della presente legge  la Regione concede alle emittenti radiotelevisive private locali che svolgono la loro attività nel Molise contributi in conto capitale a copertura delle spese correnti per:

a)      il concorso nel pagamento del canone annuale di locazione per l’affitto di sedi;

b)     il concorso nel pagamento degli interventi per l’ammodernamento tecnologico  e  strutturale  sia  dell’alta  frequenza,  quali ad                                                             esempio    ponti,   trasmettitori,  potenziamento  dei   segnali,   sia   della   bassa  frequenza,  quali  ad  esempio  gli  impianti  degli studi  televisivi;

c)      il concorso nel pagamento delle spese di collegamento ad un massimo di due agenzie di stampa che abbiano copertura nazionale o regionale, per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche che hanno esigenze di tempestività;d)     il concorso per il collegamento alle banche dati;e)      il concorso nel pagamento delle spese effettivamente sostenute e risultanti dal Bilancio d’esercizio e da idonea certificazione fiscale da cui risulti l’effettivo accredito delle somme, per l’applicazione del contratto nazionale di lavoro al personale giornalistico e al personale tecnico e amministrativo. 

Art. 13(Interventi a sostegno delle spese di investimento) 

1. In attuazione delle finalità di cui all’art. 1 della presente legge  la Regione concede alle emittenti radiotelevisive private locali che svolgono la loro attività nel Molise contributi in conto interesse per consentire l’accesso ai mutui bancari a  tasso agevolato a sostegno di investimenti sostenuti per le seguenti iniziative:

a) acquisto, ristrutturazione e interventi di manutenzione straordinaria di fabbricati   ubicati   sul   territorio  regionale,  ad  uso  esclusivo  dell’ attività  della  singola  azienda o impresa;

b) acquisto di automezzi strumentali all’esercizio dell’attività informativa;

c) acquisto  e/o  noleggio  di   beni   mobili   strumentali all’esercizio   dell’attività informativa e redazionale;

d) acquisto di tecnologie, apparecchiature e programmi informatici.

2.  Per le finalità di cui al presente articolo sarà destinato il 3% della somma complessiva stanziata a copertura della presente legge.

 Art. 14(Determinazione dei contributi)

  1.  L’importo richiesto da ogni singola testata radiotelevisiva privata  dovrà essere composto per il 70% dai costi sostenuti per la retribuzione del  personale giornalistico assunto in base ai contratti di lavoro della Federazione Nazionale della Stampa e(o Aeranti-Corallo, (sono esclusi co.co.co e co.co.pro.), e per il restante 30% da  tutti gli altri costi generali sostenuti e documentati con apposita certificazione. La spesa sostenuta per la retribuzione del personale giornalistico deve risultare da idonea documentazione fiscale e dall’effettivo accreditamento delle somme corrisposte.

2.  Tutte le spese e i compensi non  ammessi saranno decurtati  d’ufficio dall’importo generale chiesto a titolo di contribuzione.

3.  L’importo richiesto  sarà aumentato del 20% in sede di ripartizione dei fondi, per le emittenti radiotelevisive private locali  composte esclusivamente da cooperative di giornalisti dipendenti.

4.  L’assegnazione    dei   contributi    sarà   effettuata   in   maniera    proporzionale  alle domande ammesse e in base alle spese certificate. Ogni singola azienda potrà beneficiare  fino ad una massimo del 15% dei fondi complessivi a disposizione.

5.   Per contrastare eventuali posizioni dominanti di  mercato  ai  proprietari di  aziende e imprese editoriali che editano più testate, comprese quelle edite on-line o a  stampa, e per le quali richiedono i benefici della presente legge potranno essere assegnati contributi   cumulativi    fino  alla  concorrenza  del  tetto  massimo  del  20%   dell’intera  disponibilità finanziaria a copertura della presente legge.6. Le emittenti radiotelevisive private locali  che già beneficiano o beneficieranno, a qualunque titolo, di sovvenzioni e contribuzioni statali, comunitarie, regionali e/o di enti locali, subiranno una decurtazione del 75% delle provvidenze previste dall’applicazione della presente legge.

7. Tutti i fondi regionali, compresi quelli dei piani di comunicazione, non potranno essere assegnati ad aziende e imprese editoriali radiotelevisive private locali non aventi la sede legale e la redazione principale nel territorio della regione Molise e non iscritte al Registro regionale degli Operatori della Comunicazione (ROC) di cui all’art. 2 della presente legge.

 Art. 15(Modalità di presentazione delle domande di contributo) 1. Le domande per ottenere i contributi in conto capitale per le spese correnti e in conto interesse per le spese di investimento di cui agli artt. 12 e 13 della presente legge, devono essere presentate per il primo anno entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge stessa e per gli anni successivi entro il 31 gennaio.2. Oltre a quanto previsto dall’art. 11, comma 6) della presente legge, le domande devono essere corredate da una relazione che illustri in maniera dettagliata il programma per cui  si richiede il contributo in conto capitale la sua corrispondenza alla finalità della legge e un’analisi dettagliata delle spese che si intendono sostenere.3. Le domande dovranno essere corredate di idonea certificazione contabile (fatture, contratti di leasing, etc.). 

Capo III(Norme sulla comunicazione Istituzionale) 

 Art. 16(Attività di comunicazione istituzionale) 

1.     La  Regione  assume  la  comunicazione istituzionale quale funzione generale    perla promozione dei diritti e  delle libertà  fondamentali, per  l’attuazione  del   principio costituzionale di uguaglianza  e per l’accrescimento delle opportunità di sviluppo delle persone e della comunità regionale

2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione prevede iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario rivolte a:a)    promuovere  l’immagine  e  l’attività della Regione anche attraverso lo sviluppodi forme di marketing pubblico territoriale  e di comunicazione di grandi eventi che contribuiscano alla conoscenza del Molise e ad affermarne l’immagine a livello nazionale e internazionale;b)    far conoscere  ai  cittadini  il  funzionamento e  le  modalità di accesso ai servizi  pubblici;c)    promuovere campagne di comunicazione sociale su temi di grande rilevanza  civile, sociale, etica ed economica;d)    informare su atti di particolare rilevanza per i quali non siano sufficienti le forme ordinarie di pubblicazione.

3.  Le iniziative pubblicitarie di qualsiasi genere non devono rivestire carattere personale o politico.

4.  Ai fini della presente legge si intende per comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario quella diffusa attraverso i mezzi di comunicazione di massa mediante l’acquisto di spazi pubblicitari, con esclusione delle comunicazioni effettuate in adempimento di obblighi di pubblicità legale e quelle finalizzate alla promozione e tutela delle attività produttive.

5.   Per mezzi di comunicazioni di massa si intendono i soggetti di cui all’art. 1, comma 4) della presente legge.  6. La Regione predispone annualmente uno specifico piano per la comunicazione istituzionale, comprensivo della spesa che la stessa Regione e gli enti da essa dipendenti destinano alla propria pubblicità istituzionale.7. Le iniziative di comunicazione istituzionale promosse dalla Regione devono osservare gli obblighi previsti dalla presente legge, ovvero devono essere veicolate, per le parti previste negli specifici piani, esclusivamente sui mezzi di informazione iscritti al Registro regionale Operatori della Comunicazione (ROC) di cui all’art. 2 della presente legge.8.  Le risorse per la comunicazione istituzionale  destinate annualmente ai mezzi di informazione locale di cui all’art. 1, comma 4)  della  presente legge, devono essere ripartite per il 50% a favore di radio ed emittenti televisive locali e per il restante 50% a favore di giornali quotidiani e periodici edìti a stampa o diffusi on-line.9.  Le aziende e le imprese editoriali assegnatarie di campagne di comunicazione istituzionale per ottenere la corresponsione delle loro competenze dovranno produrre  idonea  documentazione  comprovante  l’iscrizione al Registro regionale  Operatori della Comunicazione (ROC) di cui all’art. 2 della presente legge.10.  Dell’attuazione del piano è data comunicazione al Garante per la radiodiffusione e l’editoria, mediante l’invio di un analitico rendiconto. 

Art. 17

(Obblighi per la Regione) 1.  Tutti i bandi ad evidenza pubblica per l’affidamento di campagne di comunicazione    istituzionale a carattere pubblicitario dovranno ottemperare al disposto di cui all’art. 16 della presente legge e tali obblighi dovranno essere specificatamente citati negli stessi bandi e nei contratti di aggiudicazione dell’appalto.2.  L’osservanza della presente legge dovrà essere applicata anche nel caso di iniziative di comunicazione istituzionale affidata in maniera diretta dalla Presidenza della Giunta regionale, Assessorati regionali, Presidenza del Consiglio regionale, Commissioni consiliari e Enti dipendenti dalla Regione.  

Capo IVAttività di studio, ricerche, aggiornamento e formazione professionale.   

Art. 18(Attività di studio, ricerca e aggiornamento professionale)

 1. La Regione sostiene e promuove una serie di studi, ricerche e attività di aggiornamento professionale  che permettano il miglioramento qualitativo dell’informazione e l’ulteriore conoscenza ed il  costante  apprendimento  di dati  relativi alle innovazioni tecnologiche,  all’interconnessione   dei    sistemi    di    comunicazione   e  ai   flussi   di  informazione e notizie che li caratterizzano, allo scopo di poter disporre di strumenti flessibili di intervento per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 1 della presente legge. 

ARTICOLO 19(Formazione  professionale) 

1   Per le finalità di cui all’art. 1 della presente legge, la Regione, nell’ambito delle norme statali, regionali e comunitarie che disciplinano le attività di formazione professionale,  procede,  d’intesa con  l’Ordine regionale dei Giornalisti e l’Associazioneterritoriale della Stampa,  alla realizzazione di appositi corsi di  formazione professionale con particolare riferimento alle figure professionali maggiormente richieste dalle aziende e dalle imprese editoriali. 

Art. 20

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato) 1.   Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato. Art. 21(Norma finanziaria)   1.  Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si farà fronte mediante la previsione di appositi stanziamenti con legge di approvazione del bilancio per l’anno ________.

 Art. 22(Entrata in vigore) 

1.  La  presente  legge  entra in vigore il  giorno  successivo a  quello  della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

                                   

 

 


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