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La Legge 3 febbraio 1963 n.69 ha riconosciuto legalmente la professione giornalistica. Con essa è nato l'Ordine dei Giornalisti, l'organismo di autogoverno della professione giornalistica.
Esso è persona giuridica di diritto pubblico e come tale appartiene alla pubblica amministrazione in quanto classificato ente pubblico non economico disciplinato dal Decreto Legislativo 29/93. La Legge 69/63, che disciplina la professione giornalistica, organizzata con l'Ordine e l'Albo, prevede il funzionamento di tre organismi:
- l'Ordine come ente organizzativo della professione
- il Consiglio nazionale
- i Consigli regionali. Sono 20 le circoscrizioni territoriali, corrispondenti ad altrettanti Consigli regionali: Piemonte (con sede a Torino), Valle d'Aosta (con sede ad Aosta), Lombardia (con sede a Milano), Veneto (con sede a Venezia), Trentino Alto Adige (con sede a Trento), Friuli Venezia Giulia (con sede a Trieste), Emilia Romagna (con sede a Bologna), Liguria (con sede a Genova), Toscana (con sede a Firenze), Umbria (con sede a Perugia), Lazio (con sede a Roma), Molise (con sede a Campobasso), Abruzzo (con sede a L'Aquila), Campania (con sede a Napoli), Puglia (con sede a Bari), Basilicata (con sede a Potenza), Calabria (con sede a Catanzaro), Sicilia (con sede a Palermo), Sardegna (con sede a Cagliari), Marche (con sede ad Ancona).
La circoscrizione Molise è stata riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n° 85 del 24/02/2004. Prima di allora Lazio e Molise erano parte dell'Ordine interregionale con sede a Roma . Ciascun ordine regionale o interregionale elegge, ogni tre anni, un Consiglio costituito da 6 professionisti e 3 pubblicisti che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Ad eleggerli sono rispettivamente i professionisti e i pubblicisti iscritti all'Albo. Nell'ambito del Consiglio vengono eletti il presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
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