Ordine dei Giornalisti del Molise 
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO – LEGGE 03.02.1963 N. 69
Sito ufficiale Ordine regionale giornalisti del Molise

Oggi è:
07 febbraio 2012
 
* HOME arrow * CHI SIAMO
 
 
 
  :: Main Menu
Menu principale
* HOME
* CHI SIAMO
* IL CONSIGLIO
* UFFICI
* NORMATIVA
* ALBO
* MODULISTICA
* DIRITTI di SEGRETERIA
* CONVENZIONI
* COLLEGAMENTI WEB
*CONCORSO
* PRESENZE al DIRETTIVO
 
 
  powered by Eikon comunicazione e Marketing
L'ORDINE DEI GIORNALISTI PDF Stampa E-mail

La Legge 3 febbraio 1963 n.69 ha riconosciuto legalmente la professione giornalistica. Con essa è nato l'Ordine dei Giornalisti, l'organismo di autogoverno della professione giornalistica.

Esso è persona giuridica di diritto pubblico e come tale appartiene alla pubblica amministrazione in quanto classificato ente pubblico non economico disciplinato dal Decreto Legislativo 29/93.
La Legge 69/63, che disciplina la professione giornalistica, organizzata con l'Ordine e l'Albo, prevede il funzionamento di tre organismi:

- l'Ordine come ente organizzativo della professione

- il Consiglio nazionale

- i Consigli regionali.

  Sono 20 le circoscrizioni territoriali, corrispondenti ad altrettanti Consigli regionali: Piemonte (con sede a Torino), Valle d'Aosta (con sede ad Aosta), Lombardia (con sede a Milano), Veneto (con sede a Venezia), Trentino Alto Adige (con sede a Trento), Friuli Venezia Giulia (con sede a Trieste), Emilia Romagna (con sede a Bologna), Liguria (con sede a Genova), Toscana (con sede a Firenze), Umbria (con sede a Perugia), Lazio (con sede a Roma), Molise (con sede a Campobasso), Abruzzo (con sede a L'Aquila), Campania (con sede a Napoli), Puglia (con sede a Bari), Basilicata (con sede a Potenza), Calabria (con sede a Catanzaro), Sicilia (con sede a Palermo), Sardegna (con sede a Cagliari), Marche (con sede ad Ancona).

La circoscrizione Molise è stata riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n° 85  del 24/02/2004. Prima di allora Lazio e Molise erano parte dell'Ordine interregionale con sede a Roma .

Ciascun ordine regionale o interregionale elegge, ogni tre anni, un Consiglio costituito da 6 professionisti e 3 pubblicisti che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Ad eleggerli sono rispettivamente i professionisti e i pubblicisti iscritti all'Albo.
Nell'ambito del Consiglio vengono eletti il presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.