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Sondaggi elettorali: il Corecom ricorda di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dall’Agcom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise (CORECOM), in considerazione dell’imminenza delle elezioni regionali, in ragione dei compiti di controllo attribuitigli dalle norme regolanti la materia elettorale e di par condicio, ha ricordato la necessità, per tutti i soggetti interessati, di attenersi a quanto stabilito dall’art. 8 della legge n. 28 del 2000 e dall’art. 7 del Regolamento emanato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con delibera n. 256/10/CSP, allorquando fa divieto, nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche nel caso in cui i sondaggi siano stati realizzati in un periodo precedente a quello del divieto, ma non resi pubblici con le modalità previste dalla stessa legge 28/2000.

Tale divieto, in ragione del fatto che le elezioni in effettuazione interessano meno di un quarto degli elettori su base nazionale, è valido solo per i sondaggi afferenti le consultazioni in corso ed è quindi operativo dalle ore 24 di oggi, 6 aprile 2018.

Il divieto di pubblicazione nei quindici giorni antecedenti il voto sancito dall’art. 8 della legge n. 28/00 –come ha più volte spiegato la stessa AGCOM – si estende altresì alle manifestazioni di opinione. La ragione dell’estensione del divieto risiede nella ratio sottesa all’art. 8 della legge n. 28/2000 che è quella di impedire forme surrettizie di influenza sulla libera scelta degli elettori e, in particolare, su quelle del cd. “elettorato fluttuante”. È indubbio, infatti, che queste forme di indagine, avvalendosi della pervasività propria del dato quantitativo espresso in percentuale – ancorché prive del riscontro scientifico – sono potenzialmente idonee a influenzare il libero esercizio del diritto di voto.

Nei medesimi quindici giorni precedenti il voto è consentita però la diffusione di dichiarazioni rilasciate da soggetti politici relativamente a sondaggi già resi pubblici nel periodo precedente a quello oggetto del divieto. Per questa ragione i sondaggi politici ed elettorali realizzati prima dell’inizio del divieto sancito dalla norma restano comunque disponibili sul sito web della Presidenza del Consiglio e possono essere liberamente consultati dai cittadini (art. 7, comma 4, del Regolamento AGCOM).

Il CORECOM Molise, infine, ricorda che, come previsto nel combinato disposto degli articoli 8 e 10 della legge 28/00 e del citato Regolamento AGCOM in materia, per sondaggio si intende la “rilevazione sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, volta a cogliere l’orientamento politico ed elettorale dei cittadini e i trend delle intenzioni di voto nei confronti di partiti politici e di candidati”.

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