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Pensioni in essere e future, prepensionati, ex fissa: tutto quello che può succedere

Il Consiglio dei ministri ha inserito nel disegno di legge di Bilancio per il 2022 il trasferimento dell’Inpgi all’Inps per la sola parte relativa ai giornalisti dipendenti. 

La decisione del governo ha suscitato nella categoria un dibattito in cui si possono ravvisare tutte le posizioni dei “partiti” che da molti anni si danno battaglia nel sindacato unitario dei giornalisti italiani. Posizioni spesso di bandiera, che rischiano di sviare la riflessione su ciò che concretamente sta per accadere e su ciò che aspetta ognuno di noi.

Da qui, la decisione di fornire, sia pure per linee di massima, una lettura con qualche spiegazione dell’articolo 28 del DDL di Bilancio e dei suoi 17 commi (nel testo finora disponibile). Con una avvertenza preliminare: come tutti i giornalisti sanno, il DDL di Bilancio è un testo che il governo presenta alle Camere all’inizio dell’autunno e che il Parlamento deve approvare (pena l’esercizio provvisorio dal 1 Gennaio) entro il 31 dicembre. Questo significa che tutto ciò che è oggi previsto in questo articolo potrebbe essere modificato in meglio, in peggio, stravolto, perfino cancellato se la maggioranza dei deputati e dei senatori lo ritenessero opportuno, con tutte le conseguenze del caso.

Data per scontata la cautela dovuta all’avvertenza appena citata, ecco comma per comma (in corsivo) che cosa recita il testo del DDL, con l’aggiunta di qualche nota di spiegazione.

1-Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma. 

Questo primo comma sembra banale, ma non lo è e mette in chiaro tre fatti incontrovertibili e decisivi. Primo: l’Inpgi relativo ai giornalisti dipendenti, ancorché privatizzato durante uno dei governi Berlusconi, è stato ed è rimasto un ente previdenziale “sostitutivo” dell’Ago, cioè del regime di assistenza generale obbligatoria gestita per tutti gli altri dipendenti dall’Inps. Quindi c’era e c’è, per legge (20 dicembre 1951), una qualche forma di garanzia pubblica. Secondo: la garanzia pubblica è dovuta scattare (lo si dice all’inizio, dove si può leggere: Al fine di garantire la tutela delle prestazioni ….) perché, dato l’andamento contabile, mancava la certezza futura della disponibilità dei fondi per garantire le prestazioni. Terzo: la gestione dell’Inpgi dedicata ai giornalisti autonomi, che ha bilancio in attivo, non è toccata (se non nell’obbligo di un cambiamento statutario) dal DDL di Bilancio. 

2- Il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 1 è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, l’importo della pensione è determinato dalla somma: 

a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022 calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI;
b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il secondo comma indica il meccanismo di calcolo delle pensioni dei giornalisti, fissando un metodo prorata: i contributi fino a una certa data vengono utilizzati e contabilizzati ai fini della pensione in un modo; da quella data in poi in un altro. Concretamente che cosa significa per i giornalisti? Il secondo comma indica la data spartiacque del 30 giugno 2022. Fino a quel punto “le quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive” già acquisite saranno calcolate con il metodo stabilito dall’Inpgi. Questo significa: a) i pensionati continueranno a ricevere l’importo fissato già dall’Inpgi, dato che hanno maturato tutta la pensione prima di quella data; b) i giornalisti ancora attivi avranno una pensione calcolata in modo diverso rispetto alle due tranche di contributi versati. In particolare, la quota di contributi versati fino al 30 giugno 2022 continuerà ad essere calcolata ai fini della pensione come prima, tenendo conto che già il sistema Inpgi era diviso in diverse tranche: calcolo retributivo (in modo un po’ rozzo si può dire così: una quota dell’ultima retribuzione moltiplicata gli anni di lavoro di questa tranche) per la parte di lavoro precedente il 31/12/1995, qualora a quella data fosse stata accumulata un’anzianità di almeno 18 anni sul posto di lavoro. E poi diverse tranche di calcolo misto, fino all’ultima parte, già per l’Inpgi tutta contributiva, cioè legata solo ai contributi effettivamente versati e al loro rendimento. Che significa? In sostanza, se tutto resta così, anche per gli attivi dovrebbe cambiare poco o nulla nei calcoli della pensione, dato che la situazione patrimoniale dell’Inpgi comunque avrebbe portato a quell’esito. In più ci sarà la garanzia esplicita dello Stato.

Qui va ricordato ancora una volta che il DDL deve essere esaminato e approvato da Camera e Senato. Non è detto che questa sia la norma finale. Tanto per fare un esempio, l’ex presidente dell’Inps, Boeri, ha già rinnovato il proprio invito a un ricalcolo con regole stringenti anche per le pensioni in essere.       

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Il meccanismo del massimale contributivo di cui alla suddetta disposizione si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo. 

Per i lavoratori iscritti all’Inps la legge 335 dell’8 agosto 1995 prevede un tetto massimo di retribuzione sul quale calcolare i contributi: oltre quel limite, i contributi non si versano. Questo massimale non verrà applicato ai giornalisti che hanno versato i primi contributi tra il 1gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016. Per i giovani che hanno versato i primi contributi dopo il 2016 e per i quali varrà per intero il sistema di calcolo contributivo, varrà il massimale (che tuttavia è molto rilevante).  

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l’INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa. 

Presto detto: i requisiti per accedere alla pensione (anni di età o, per l’anzianità, età più anni di contributi) resteranno gli stessi dell’Inpgi fino al 30 giugno 2022. Dopo questa data spartiacque varranno le regole Inps, che sono un po’ più stringenti. Bisogna ricordare qui che gli stessi meccanismi Inps sono in discussione con il DDL di Bilancio, dato che verrà superata la cosiddetta quota 100, passando, solo per il 2022 a quota 102; sempre che il Parlamento non modifichi anche questi dati.  

5. Il comitato di cui all’articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i soggetti di cui al comma 1. 

Il Comitato amministratore dell’Inps sarà integrato con un rappresentante della Fnsi, che è il sindacato più rappresentativo della categoria. Quindi la voce dei giornalisti continuerà ad esistere, sia pure limitatamente ai problemi della categoria.

6. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 

Qui arrivano le dolenti note. Fino al 31 dicembre 2023 Cig e disoccupazione continueranno ad essere quelli, più favorevoli e congrui, previsti dall’Inpgi, anche se versati dall’Inps. Dopo quella data, i trattamenti verranno armonizzati con quelli previsti per tutti gli altri. La scadenza più lunga è stata introdotta in funzione di una differenza sostanziale nei trattamenti. In questo comma dedicato agli ammortizzatori sociali non si parla di prepensionamenti e delle rispettive regole. Non è chiaro se, per analogia, anche in questo caso si arriverà a un cambiamento o se l’assenza di riferimenti specifici indichi che tutto resterà come è ora, con l’unica differenza che sarà l’Inps a dover parlare e che i ministeri competenti avranno una responsabilità in più dovendo accollare i costi alla collettività, invece che sulle spalle dell’istituto privatizzato dei giornalisti.   

7. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l’assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 

Come sopra, qui siamo nel capitolo delle dolenti note: fino al 31 dicembre 2023 l’assicurazione infortuni resta quella prevista dall’Inpgi, molto più favorevole (ancorché già rivista) di quella in vigore per tutti gli altri. Dal 1 Gennaio 2024, armonizzazione. 

8. Al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo, un contingente di personale non superiore a 100 unità selezionato, nell’ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all’accertamento dell’idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, è inquadrato presso l’INPS. La procedura di selezione è completata entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 9. Conseguentemente la dotazione organica dell’INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferite. 

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione ed è definita la tabella di comparazione applicabile ai fini dell’inquadramento nei ruoli dell’INPS del personale selezionato, nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 13 e 17. 

10. I dipendenti provenienti dall’INPGI mantengono il trattamento economico fisso percepito alla data dell’inquadramento, nonché il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell’INPS, si applica un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. 

Cento impiegati e funzionari dell’Inpgi saranno assorbiti dall’Inps e manterranno lo stipendio che hanno già, ma se risulterà più alto di quello in vigore all’Inps, non godranno di ulteriori aumenti fino a quando non avranno raggiunto lo stesso livello degli altri impiegati Inps. 

Qui però attenzione: c’è un’altra dolente nota, che però riguarda il sindacato. Il testo del DDL parla dei dipendenti Inpgi, ma la verità è che una parte delle pratiche Inpgi viene impostata presso gli sportelli delle associazioni regionali di stampa, che in alcuni casi hanno propri impiegati dedicati. Che fine faranno? E che fine faranno i diversi responsabili locali dell’Inpgi eletti tra i giornalisti? E che fine faranno gli eventuali rimborsi per questi lavori?

11. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, è costituito un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell’INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPS, coordinati dal direttore generale dell’INPS, con il compito di pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022. Ai componenti del Comitato non possono essere corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 

L’armonizzazione riguarderà diversi temi, alcuni importanti per i singoli, altri per la collettività dei giornalisti e in particolare per le organizzazioni sindacali. Due esempi su tutti. Il primo: né a proposito delle pensioni, né a proposito degli ammortizzatori sociali, né ad alcun altro proposito si parla nel DDL di questioni come l’ex fissa, un problema rimasto a lungo nel limbo di mediazioni rabberciate, rispetto alle quali l’Inpgi appare ufficialmente “solo” come ente erogatore o prestatore nei confronti degli editori. Il secondo: le deleghe per le trattenute a favore del sindacato da parte dei pensionati, passeranno direttamente all’Inps o dovranno essere rinnovate?

12. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta, in coerenza con i principi di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti. 

L’Inps ha un consiglio di sorveglianza in cui siedono i rappresentanti delle parti sociali. Due membri saranno designati dalla organizzazione più rappresentativa della categoria, che è la Fnsi.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di cui al comma 1, gli organi dell’INPGI possono compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione dell’INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, per i fini di cui dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Entro quindici giorni dalla data di adozione della motivata decisione definitiva sul suddetto rendiconto, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e sulla base delle risultanze dello stesso, con delibera del consiglio di amministrazione dell’INPGI da trasmettere per l’approvazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, sono trasferite all’INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione. 

Entro il 30 settembre 2022 l’attuale consiglio dell’Inpgi presenterà l’ultimo rendiconto sulla gestione dell’istituto: fino a quella data non potrà prendere decisioni in autonomia e subito dopo l’approvazione del rendiconto da parte dei ministeri competenti, patrimonio, entrate e strutture dell’Inpgi passeranno all’Inps.

14. Entro il 30 giugno 2022, l’INPGI provvede, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, secondo i principi e criteri di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini dell’adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi dell’Istituto. Tali organi entrano in carica in data successiva a quella di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie, di cui di cui al comma 13. 

Entro il 30 giugno 2022 l’Inpgi modificherà (sempre con il timbro dei ministeri competenti) gli statuti interni della gestione separata, dedicata ai giornalisti autonomi, gestione che resterà autonoma.  

15. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni poste a carico dell’INPS, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto è autorizzato a fare ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguersi entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Un passaggio chiave per garantire la liquidità necessaria per i pagamenti nella fase di transizione. Poi, le esigenze di cassa finiranno nei rendiconti e nelle previsioni complessive dell’Inps.


16. L’articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato. Fino al 30 giugno 2022 è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPGI, l’efficacia delle disposizioni del comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

La privatizzazione prevista dal governo Berlusconi è abolita.  

17. Ai fini dell’attuazione del presente articolo è autorizzato il trasferimento all’INPS dell’importo di …… per l’anno 2022 e di ….. 

 

di Roberto Seghetti

 

Tratto da:

https://www.professionereporter.eu/2021/10/pensioni-in-essere-pensioni-future-prepensionamenti-ex-fissa-tutto-quello-che-puo-succedere/

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